IMAT info point

IMAT info point Addestramento per i marittimi

La Società IMAT (Italian Maritime Academy Technologies), Società del Gruppo Cafima, leader in Italia nel settore della formazione marittima, avendo stipulato contratti in esclusiva con svariate società di navigazione (tra cui la Carnival Cruise Line, Princess Cruises e Costa) e gestendo la formazione per oltre l’80% delle navi nel settore petrolchimico italiano, considerando la Pen*sola Sorrentina

, e segnatamente la Città di Meta quale bacino e forgia di personale marittimo di alto livello, mette a disposizione, vista l'intesa raggiunta con il Comune di Meta, numerosi vantaggi al marittimo metese tra cui il 10% di sconto sul costo della formazione e n. 10 pacchetti l’anno di Basic Training completamente gratuiti alle persone economicamente svantaggiate, al fine di promulgare, ampliare e diffondere ulteriormente la formazione e le nuove tecnologie del mare, per la creazione di nuovi opportunità per tutti i giovani che intendono guardare il settore marittimo quale fonte di lavoro e miglioramento.

Il DD n. 2205 del 03/12/2025 (Disposizione Integrativa al Corso PSSR) integra il corso PSSR (DD n. 760 del 04/06/2024), ...
10/12/2025

Il DD n. 2205 del 03/12/2025 (Disposizione Integrativa al Corso PSSR) integra il corso PSSR (DD n. 760 del 04/06/2024), prevedendo una formazione aggiuntiva che dovrebbe essere completata da tutto il personale avente titolo entro il 31/12/2026.
I possessori di attestati che non contengono specifico riferimento all'approvazione alla Risoluzione MSC. 560(108) e coloro che hanno solo una specifica menzione sul libretto di navigazione/allegato 1 dovranno effettuare un apposito corso di aggiornamento per il corso PSSR. Al termine dell'accertamento delle competenze previste, sarà rilasciato il relativo attestato secondo i modelli riportati in allegato al DD n. 2205 del 03/12/2025.
n.b.: c'è spazio e tempo, certo è che chi dovra rinnovare il CoC l'anno prossimo ha un esigenza maggiore, rispetto a chi ha già rinnovato!

26/05/2025

Decreto 07 maggio 2025
Requisiti per accedere alle certificazioni di coperta e di macchina ai sensi delle disposizioni della Convenzione STCW 78 come emendata.
DECRETA
Articolo 1 - Finalità e campo di applicazione
1. Il presente decreto disciplina i requisiti per il conseguimento del certificato di competenza (CoC) e del certificato di addestramento (CoP) per l’imbarco su navi adibite alla navigazione marittima.
2. Il presente decreto si applica ai lavoratori marittimi, iscritti nelle matricole di prima categoria della gente di mare ai sensi dell’articolo 115 del codice della navigazione, che intendono imbarcare su navi mercantili soggette alle disposizioni della Convenzione STCW’78, come emendata.
Articolo 2 - Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 194, integrate dalle seguenti:
a) Allievo Ufficiale elettrotecnico: un lavoratore marittimo che sta effettuando l’addestramento per diventare ufficiale elettrotecnico, designato come tale dalla legge nazionale o dai regolamenti;
b) Allievo Ufficiale di Macchina ed Elettrotecnico: un lavoratore marittimo, in possesso del diploma rilasciato a conclusione del percorso sperimentale integrato “Conduzione di apparati e impianti marittimi/Conduzione di apparati e impianti elettronici di bordo” dell’indirizzo “Trasporti e Logistica” – articolazione “Conduzione del mezzo” che sta effettuando l’addestramento per diventare Ufficiale di Macchina ed Elettrotecnico, designato come tale dalla legge nazionale o dai regolamenti.
Articolo 3 - Figure professionali e certificazioni
1. Le figure professionali di coperta e di macchina sono le seguenti:
a) Allievo Ufficiale di coperta;
b) Allievo Ufficiale di macchina;
c) Allievo Ufficiale elettrotecnico
d) Allievo Ufficiale di macchina ed elettrotecnico.
2. I certificati di competenza e di addestramento per la sezione di coperta sono i seguenti:
a) Ufficiale di coperta;
b) Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiori a 3000 GT;
c) Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT;
d) Comandante su navi di stazza pari o superiore a 500 GT;
e) Comandante su navi di stazza inferiori a 500 GT che compiono viaggi costieri entro venti miglia dalla costa;
f) Comune di guardia di coperta;
g) Marittimo abilitato di coperta.
3. I certificati di competenza e di addestramento per la sezione di macchina sono:
a) Ufficiale di macchina;
b) Ufficiale elettrotecnico;
c) Ufficiale di macchina ed elettrotecnico;
d) Primo Ufficiale di macchina;
e) Direttore di macchina su navi con apparato motore principale di propulsione pari o superiore a 3000 KW;
f) Direttore di macchina su navi con apparato motore principale di propulsione compresa tra 750 e 3000 KW;
g) Direttore di macchina su navi adibite alla navigazione costiera entro venti miglia dalla costa con apparato motore principale di propulsione compresa tra 750 e 3000 KW;
h) Comune di guardia in macchina;
i) Comune elettrotecnico;
j) Marittimo abilitato di macchina;
Articolo 4 - Allievo Ufficiale di coperta
1. L’Allievo Ufficiale di coperta imbarca in attività di addestramento nei servizi attribuiti agli ufficiali di coperta a bordo di navi adibite alla navigazione marittima.
2. L’Allievo Ufficiale di coperta deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria;
b) aver compiuto il diciottesimo anno di età;
c) essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado dell’istituto tecnico, settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzione conduzione del mezzo navale, che fornisca le conoscenze di cui alla Sezione A-II/1 del Codice STCW come emendato, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) in alternativa al requisito di cui alla lettera c), essere in possesso di un differente titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado, integrato dal percorso formativo per il settore di coperta di cui al decreto direttoriale 19 dicembre 2016 e successive modificazioni, svolto presso istituti autorizzati dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto ai sensi del medesimo decreto;
e) essere in possesso dell’attestato di Addestramento di Base (Basic Training) di cui alla Sez. A-VI/1.2 in corso di validità.
Articolo 5 - Ufficiale di coperta
1. L’Ufficiale di coperta assume la responsabilità di una guardia in navigazione, a livello operativo, a bordo di navi adibite alla navigazione marittima, senza limiti riguardo le caratteristiche e la destinazione della nave.
2. Per conseguire il certificato di competenza (CoC) di Ufficiale di coperta occorrono i seguenti requisiti:
a) essere Allievo Ufficiale di coperta;
b) aver effettuato sei mesi in attività di addestramento, risultanti dal libretto di navigazione, nel settore di coperta, sui compiti e sulle mansioni dell’Ufficiale di coperta di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW a livello operativo, su navi soggette alle disposizioni della Convenzione STCW’78 come emendata, nonché ulteriori sei mesi in servizio di guardia in coperta, sotto la supervisione del comandante ovvero di un ufficiale di bordo delegato dal medesimo. Tale periodo è annotato sul libretto di addestramento, consegnato dalla Compagnia di navigazione al momento dell’imbarco, nell’apposita sezione per gli allievi ufficiali;
c) il periodo di navigazione di cui alla lettera b) può essere sostituito con trentasei mesi di navigazione in servizio di coperta, su navi soggette alle disposizioni impartite dalla Convenzione STCW’78 come emendata, risultanti dal libretto di navigazione, dei quali almeno sei mesi in servizio di guardia. Il periodo in servizio di guardia è annotato sul giornale nautico parte II e certificato dal Comandante della nave con l’indicazione dei compiti svolti durante il periodo di guardia;
d) essere in possesso degli attestati di addestramento, in corso di validità, dei seguenti corsi STCW: addestramento di base (Basic Training) di cui alla Sez. A-VI/1.2, Marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (M**S) di cui alla Sez. A-VI/2.1, antincendio avanzato - di cui alla Sez. A-VI/3, Marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio veloci (MABEV) di cui alla Sez. A-VI/2.2, Radar osservatore normale, Radar ad elaborazione automatica dei dati (A.R.P.A.), ECDIS, Leadership and teamwork a livello operativo alla Sez. A-II/1, effettuati presso istituti, enti o società autorizzati dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ed essere
First Aid) Sez. A-VI/4.1, rilasciato o riconosciuto dal Ministero della salute;
dopo il completamento del previsto periodo di navigazione e il conseguimento degli attestati di addestramento, aver sostenuto con esito favorevole un esame teorico pratico atto a dimostrare il possesso delle competenze e delle capacità di eseguire i compiti e le mansioni dell’Ufficiale di coperta di cui alla sezione A-II/1 del Codice STCW a livello operativo.
3. Qualora l’Ufficiale di coperta sia addetto a svolgere mansioni connesse ai servizi radio di bordo, deve essere in possesso di apposita abilitazione rilasciata o riconosciuta dal Ministero delle imprese e del made in Italy, ai sensi delle regole IV/1 e IV/2 della Convenzione STCW’78 come emendata.
4. Qualora l’Ufficiale di coperta non sia in possesso dell’attestato di addestramento di Marittimo abilitato alla conduzione del Battello di Emergenza Veloce (MABEV) o ECDIS, il certificato è rilasciato con le relative limitazioni.
Articolo 6 - Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT
1. Il Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiori a 3000 GT assume la responsabilità di una guardia in navigazione, a livello direttivo, a bordo di navi adibite alla navigazione marittima, senza limiti riguardo le caratteristiche e la destinazione della nave.
2. Per conseguire il certificato di competenza (CoC) di Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di competenza di Ufficiale di coperta in corso di validità;
b) aver effettuato dodici mesi di navigazione in qualità di Ufficiale di coperta, responsabile di una guardia in navigazione, a livello operativo, su navi soggette alle disposizioni della Convenzione STCW’78 come emendata, risultanti dal libretto di navigazione;
c) aver completato un modulo formativo e di addestramento sugli standard specifici della Sezione A-II/2 del Codice STCW per Comandanti e Primi Ufficiali di coperta, ai sensi del decreto direttoriale 19 luglio 2024 (corso direttivo), presso istituti autorizzati dall’autorità competente;
d) essere in possesso degli attestati di addestramento, in corso di validità, dei seguenti corsi STCW: Uso della Leadership e capacità manageriale di cui alla sez. A-II/2, Radar (A.R.P.A.) Bridge team-work ricerca e salvataggio, Marittimo Abilitato ai Mezzi di Salvataggio Veloci (MABEV) di cui alla sez. A-VI/2.2, ECDIS, effettuati presso istituti enti o società autorizzati dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto ed essere in possesso del certificato di Assistenza medica (Medical Care) di cui alla sez. A-VI/4.4, rilasciato o riconosciuto dal Ministero della salute;
e) dopo il completamento del periodo di navigazione e il conseguimento degli attestati di addestramento di cui alle lettere b), c) e d), aver sostenuto con esito favorevole un esame teorico pratico atto a dimostrare il possesso delle competenze e delle capacità di eseguire i compiti e le mansioni del Primo Ufficiale di coperta di cui alla sezione A-II/2 del Codice STCW, a livello direttivo. 4. Qualora il Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiori a 3000 GT non sia in possesso dell’attestato di addestramento di Marittimo abilitato alla conduzione del Battello di Emergenza Veloce (MABEV) o dell’addestramento ECDIS, il certificato è rilasciato con le relative limitazioni.
Articolo 7 - Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT
1. Il Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT assume la responsabilità di una guardia in navigazione, a livello direttivo, a bordo di navi adibite alla navigazione marittima aventi una stazza fino a 3000 GT senza limiti di destinazione.
2. Per conseguire il certificato di competenza (CoC) di Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di competenza di Ufficiale di coperta in corso di validità;
b) aver completato un modulo formativo e di addestramento sugli standard specifici della Sezione A-II/2 del Codice STCW per Comandanti e Primi Ufficiali di coperta, ai sensi del decreto direttoriale 19 luglio 2024 (corso direttivo), presso istituti autorizzati dall’autorità competente;
c) essere in possesso degli attestati di addestramento, in corso di validità, dei seguenti corsi STCW: Uso della Leadership e capacità manageriale di cui alla sez. A-II/2, Radar (A.R.P.A.) Bridge team-work ricerca e salvataggio, Marittimo Abilitato ai Mezzi di Salvataggio Veloci (MABEV) di cui alla sez. A-VI/2.2, ECDIS, effettuati presso istituti enti o società autorizzati dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto ed essere in possesso del certificato di Assistenza medica (Medical Care) di cui alla sez. A-VI/4.4, rilasciato o riconosciuto dal Ministero della salute;
d) dopo il conseguimento degli attestati di addestramento di cui alle lettere b) e c), aver sostenuto con esito favorevole un esame teorico pratico atto a dimostrare il possesso delle competenze e delle capacità di eseguire i compiti e le mansioni del Primo Ufficiale di coperta di cui alla sezione A-II/2 del Codice STCW, a livello direttivo.
3.Nel caso in cui il Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT non sia in possesso dell’attestato di addestramento di Marittimo abilitato alla conduzione del Battello di Emergenza Veloce (MABEV) o ECDIS, il certificato è rilasciato con le relative limitazioni.
4.Qualora il Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiori a 3000 GT non sia in possesso dell’attestato di addestramento di Marittimo abilitato alla conduzione del Battello di Emergenza Veloce (MABEV) o dell’addestramento ECDIS, il certificato è rilasciato con le relative limitazioni.
Articolo 8 - Comandante su navi di stazza pari o superiore a 500 GT
1. Il Comandante su navi di stazza pari o superiori a 500 GT assume il comando a bordo di navi adibite alla navigazione marittima senza limiti riguardo alle caratteristiche e alla destinazione della nave.
2. Per conseguire il certificato di competenza (CoC) di Comandante su navi di stazza pari o superiore a 500 GT occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di competenza di Primo Ufficiale di coperta in corso di validità;
b) aver effettuato, dopo il conseguimento del certificato di Ufficiale di coperta, trentasei mesi di navigazione in qualità di ufficiale responsabile di una guardia in navigazione, a livello operativo, su navi soggette alle disposizioni della Convenzione STCW’78 come emendata, risultanti dal libretto di navigazione. Il periodo di navigazione è ridotto a ventiquattro mesi nel caso in cui dodici mesi di navigazione sono svolti in qualità di Primo Ufficiale di coperta, a livello direttivo, su navi soggette alle disposizioni della Convenzione STCW’78 come emendata, risultanti dal libretto di navigazione;
3. Qualora il Comandante su navi di stazza pari o superiori a 500 GT non sia in possesso dell’attestato di addestramento di Marittimo abilitato alla conduzione del Battello di Emergenza Veloce (MABEV) o ECDIS, il certificato è rilasciato con le relative limitazioni
Articolo 9 - Comandante su navi di stazza fino a 500 GT adibite a viaggi costieri entro 20 miglia dalla costa
1. Il Comandante su navi inferiori a 500 GT adibite a viaggi costieri entro 20 miglia dalla costa, assume il comando di navi con stazza fino a 500 GT che compiono navigazione costiera entro 20 miglia dalla costa.
2. Per conseguire il certificato di competenza (CoC) Comandante su navi inferiori a 500 GT adibite a viaggi costieri entro 20 miglia dalla costa dalla costa occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di competenza di Ufficiale di coperta in corso di validità;
b) aver compiuto venti anni di età;
c) essere in possesso di apposita certificazione rilasciata ai sensi delle Regole IV/1 e IV/2 della Convenzione STCW’78 come emendata per il servizio connesso alle comunicazioni di bordo, rilasciato o riconosciuto dal Ministero delle imprese e del made in Italy ed essere in possesso della certificazione di Assistenza Medica (Medical Care) di cui alla sez. A-VI/4.4, rilasciata o riconosciuta dal Ministero della salute;
d) aver effettuato dodici mesi di navigazione in qualità di Ufficiale di coperta responsabile di una guardia in navigazione, a livello operativo, su navi soggette alle disposizioni della Convenzione STCW’78 come emendata, risultanti dal libretto di navigazione.
3. Qualora il Comandante su navi inferiori a 500 GT adibite a viaggi costieri entro 20 miglia dalla costa non sia in possesso dell’attestato di addestramento di Marittimo abilitato alla conduzione del Battello di Emergenza Veloce (MABEV) o ECDIS, il certificato è rilasciato con le relative limitazioni.
Articolo 10 - Comune di guardia di coperta
1. Il Comune di guardia di coperta prende parte al servizio di guardia in navigazione, a livello di supporto, a bordo di navi adibite alla navigazione marittima soggette alle disposizioni della Convenzione STCW ‘78 come emendata.
2. Per conseguire il certificato di addestramento (CoP) di Comune di guardia in coperta occorrono i seguenti requisiti:
a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria;
b) essere in regola con l'istruzione obbligatoria;
c) aver effettuato sei mesi di navigazione nella sezione di coperta, risultanti dal libretto di navigazione, in attività di addestramento sui compiti e sulle mansioni del comune di coperta di cui alla sezione A-II/4 del Codice STCW a livello di supporto, sotto la supervisione del Comandante o di un Ufficiale di coperta delegato dal medesimo. Tale addestramento è annotato sul libretto di addestramento rilasciato dalla Compagnia di navigazione al momento del primo imbarco;
d) essere in possesso dell’attestato di Addestramento di Base (Basic Training) di cui alla Sez. A-VI/1.2, in corso di validità;
e) dopo il completamento del periodo di navigazione previsto e il conseguimento degli attestati di addestramento, aver sostenuto con esito favorevole un esame teorico pratico atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e delle capacità di eseguire i compiti e le mansioni del Comune di guardia di coperta di cui alla sezione A-II/4 del Codice STCW, a livello di supporto.
Articolo 11 - Marittimo abilitato di coperta
1. Il Marittimo abilitato di coperta prende parte al servizio di guardia in navigazione, a livello di supporto, a bordo di navi adibite alla navigazione marittima soggette alle disposizioni della Convenzione STCW ‘78 come emendata.
2. Per conseguire il certificato di addestramento (CoP) di Marittimo abilitato di coperta occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di Comune di guardia in coperta;
b) avere compiuto diciotto anni di età;
c) aver effettuato diciotto mesi di navigazione in qualità di Comune di guardia di coperta, risultanti dal libretto di navigazione;
d) dopo il completamento del periodo di navigazione previsto e il conseguimento degli attestati di addestramento, aver sostenuto con esito favorevole un esame teorico pratico atto a dimostrare il possesso delle competenze e delle capacità di eseguire i compiti e le mansioni
abilitato di coperta di cui alla sezione A-II/5 del Codice STCW, a livello di supporto
Articolo 12 - Allievo Ufficiale di macchina
1. L’Allievo Ufficiale di macchina imbarca in attività di addestramento nei servizi attribuiti agli Ufficiali di macchina a bordo di navi soggette alle disposizioni della Convenzione STCW ‘78 come emendata.
2. L’Allievo Ufficiale di macchina deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria;
b) aver compiuto il diciottesimo anno di età;
c) essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado dell’istituto tecnico, settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzione conduzione di apparati e impianti marittimi (CAIM), che fornisce le conoscenze di cui alla Sezione A-III/1 del Codice STCW, o del percorso sperimentale opzione conduzione di apparati e impianti marittimi/conduzione di apparati e impianti elettronici di bordo (CAIM/CAIE), che fornisce le conoscenze di cui alle Sezioni A-III/1 e A-III/6 del Codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) in alternativa al requisito di cui alla lettera c), essere in possesso di un differente titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado, integrato dal percorso formativo per il settore di macchina di cui al decreto direttoriale 19 dicembre 2016 e successive modificazioni, svolto presso istituti autorizzati dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto ai sensi del medesimo decreto;
e) essere in possesso dell’attestato di Addestramento di Base (Basic Training) di cui alla Sez. A-VI/1.2 in corso di validità.
Articolo 13 - Allievo Ufficiale elettrotecnico
1.L’Allievo Ufficiale elettrotecnico imbarca in attività di addestramento nei servizi attribuiti agli Ufficiali elettrotecnici a bordo di navi soggette alle disposizioni della Convenzione STCW ‘78 come emendata
2. L’Allievo Ufficiale elettrotecnico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria;
b) aver compiuto il diciottesimo anno di età;
c) essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado dell’istituto tecnico, settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzione conduzione di apparati e impianti marittimi (CAIM), che fornisce le conoscenze di cui alla Sezione A-III/1 del Codice STCW integrato con il percorso formativo per allievi ufficiali elettrotecnici disciplinato con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o del percorso sperimentale opzione conduzione di apparati e impianti marittimi/conduzione di apparati e impianti elettronici di bordo (CAIM/CAIE), che fornisce
-III/1 e A-III/6 del Codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) in alternativa al requisito di cui alla lettera c), essere in possesso di un differente titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado, integrato dal percorso formativo specifico per il settore elettrotecnico di cui al decreto direttoriale 21 maggio 2018, effettuato presso istituti autorizzati dall’autorità competente;
e) essere in possesso dell’attestato di Addestramento di Base (Basic Training) di cui alla Sez. A-VI/1.2, in corso di validità.
Articolo 14 - Allievo Ufficiale di macchina ed elettrotecnico
1. L’Allievo Ufficiale di macchina ed elettrotecnico imbarca in attività di addestramento nei servizi attribuiti agli Ufficiali di macchina e agli Ufficiali elettrotecnici a bordo di navi soggette alle disposizioni della Convenzione STCW ‘78 come emendata
2. L’Allievo Ufficiale di macchina ed elettrotecnico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria;
b) aver compiuto il diciottesimo anno di età;
c) essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado dell’istituto tecnico, settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, percorso sperimentale opzione conduzione di apparati e impianti marittimi/conduzione di apparati e impianti elettronici di bordo (CAIM/CAIE), che fornisce le conoscenze di cui alle Sezioni A-III/1 e A-III/6 del Codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) in alternativa al requisito di cui alla lettera c), essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado dell’istituto tecnico, settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzione conduzione di apparati e impianti marittimi (CAIM), che fornisce le conoscenze di cui alla Sezione A-III/1 del Codice STCW, integrato da un percorso formativo specifico per il settore elettrotecnico disciplinato con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
e) essere in possesso dell’attestato di Addestramento di Base (Basic Training) di cui alla Sez. A-VI/1.2, in corso di validità.
Articolo 15 - Ufficiale di macchina
1. L’Ufficiale di macchina imbarca come ufficiale di grado inferiore al primo ed assume la responsabilità di una guardia in macchina in un locale apparato motore presidiato o periodicamente non presidiato a bordo di navi adibite alla navigazione marittima aventi un apparato motore principale di qualsiasi potenza di propulsione.
2. Per conseguire il certificato di competenza (CoC) di Ufficiale di macchina occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso della qualifica di allievo ufficiale di macchina o di allievo ufficiale di macchina ed elettrotecnico;
b) aver effettuato sei mesi in attività di addestramento, nel settore di macchina, sui compiti e sulle mansioni dell’ufficiale di macchina di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW a livello operativo, su navi, soggette alle disposizioni della Convenzione STCW’78 come emendata, nonché ulteriori sei mesi in servizio di guardia in macchina, sotto la supervisione del Direttore di macchina ovvero di un Ufficiale di macchina delegato dal medesimo. Tale periodo è annotato sul libretto di addestramento, consegnato dalla Compagnia di navigazione al momento dell’imbarco, nell’apposita sezione per gli Allievi ufficiali.
c) il periodo di addestramento di cui alla lettera b) può essere sostituito con un addestramento combinato in officina e un servizio di navigazione approvato non inferiore a trentasei mesi, di cui non meno di trenta mesi di servizio di navigazione nel reparto motori, risultanti dal libretto di navigazione, e sei mesi in servizio di guardia in macchina, sotto la supervisione del Direttore di macchina ovvero di un Ufficiale di macchina delegato dal medesimo. Tale periodo è annotato sul libro giornale nautico parte II e certificato dal Direttore di macchina con la specifica dei compiti svolti durante tale servizio di guardia;
d) essere in possesso degli attestati di addestramento, in corso di validità, dei seguenti corsi STCW’: addestramento di base (Basic training) di cui alla Sez. A-VI/1.2, antincendio avanzato di cui alla Sez. A-VI/3, Marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (M**S) di cui alla Sez. A-VI/2.1, High Voltage Technology livello operativo, effettuati presso istituti, enti o società autorizzati dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto ed essere in possesso del certificato di Primo Soccorso Sanitario (First Aid) Sez. A-VI/4.1 rilasciato o riconosciuto dal Ministero della salute;
e) dopo il completamento del previsto periodo di navigazione e il conseguimento degli attestati di addestramento, aver sostenuto con esito favorevole un esame teorico pratico atto a dimostrare il possesso delle competenze e delle capacità di eseguire i compiti e le mansioni dell’ufficiale di macchina di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW a livello operativo.
3. Qualora l’Ufficiale di macchina non sia in possesso dell’attestato di addestramento di High Voltage Technology livello operativo, il certificato è rilasciato con limitazioni all’imbarco su navi dotate di apparecchiature ad alto voltaggio (superiori a 1000 V).
Articolo 16 - Ufficiale elettrotecnico
1. L’Ufficiale elettrotecnico imbarca come ufficiale di grado inferiore al primo ed assume la responsabilità, a livello operativo, degli apparati elettrici ed elettronici di bordo e delle operazioni dei sistemi elettrici ed elettronici di bordo su navi adibite alla navigazione marittima.
2. Per conseguire il certificato di Ufficiale elettrotecnico occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso della qualifica di allievo ufficiale elettrotecnico, essere in possesso della qualifica di allievo ufficiale di macchina ed elettrotecnico;
b) aver effettuato dodici mesi in attività di addestramento nel settore di macchina, risultanti dal libretto di navigazione, sui compiti e sulle mansioni dell’ufficiale di elettrotecnico di cui alla sezione A-III/6 del codice STCW a livello operativo, su navi soggette alle disposizioni della
’78 come emendata, nonché ulteriori sei mesi in servizio di guardia in macchina, sotto la supervisione del Direttore di macchina ovvero di un Ufficiale di macchina delegato dal medesimo. Tale periodo è annotato sul libretto di addestramento, consegnato dalla Compagnia di navigazione al momento dell’imbarco, nell’apposita sezione per gli Allievi ufficiali.
c) essere in possesso degli attestati di addestramento, in corso di validità, dei seguenti corsi STCW: antincendio avanzato di cui alla Sez. A-VI/3, Marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (M**S) di cui alla Sez. A-VI/2.1, High Voltage Technology livello operativo e direttivo, effettuati presso istituti, enti o società autorizzati dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto ed essere in possesso del certificato di Primo Soccorso Sanitario (First Aid) rilasciato o riconosciuto dal Ministero della salute;
d) dopo il completamento del previsto periodo di navigazione e il conseguimento degli attestati di addestramento, aver sostenuto con esito favorevole un esame teorico pratico atto a dimostrare il possesso delle competenze e delle capacità di eseguire i compiti e le mansioni dell’ufficiale di macchina di cui alle sezioni A-III/6 del codice STCW a livello operativo.
Articolo 17 - Ufficiale di macchina ed elettrotecnico
1. L’Ufficiale di macchina ed elettrotecnico imbarca come ufficiale di grado inferiore al primo ed assume la responsabilità di una guardia in macchina in un locale apparato motore presidiato o periodicamente non presidiato a bordo di navi adibite alla navigazione marittima aventi un apparato motore principale di qualsiasi potenza di propulsione, nonché assume la responsabilità degli apparati elettrici ed elettronici di bordo.
2. Per conseguire il certificato di competenza (CoC) di Ufficiale di macchina ed elettrotecnico occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso della qualifica di allievo ufficiale di macchina ed elettrotecnico;
b) aver effettuato diciotto mesi in attività di addestramento nel settore di macchina, risultanti dal libretto di navigazione, sui compiti e sulle mansioni dell’ufficiale di macchina e dell’ufficiale elettrotecnico di cui alle sezioni A-III/1 e A-III/6 del codice STCW a livello operativo, su navi con apparato motore pari o superiore a 750 kW, soggette alle disposizioni della Convenzione STCW’78 come emendata, di cui sei mesi in servizio di guardia in macchina, sotto la supervisione del Direttore di macchina ovvero di un Ufficiale di macchina delegato dal medesimo. Tale periodo è annotato sul libretto di addestramento, consegnato dalla Compagnia di navigazione al momento dell’imbarco, nell’apposita sezione per gli Allievi ufficiali.
b) il periodo di addestramento di cui alla lettera c) può essere sostituito con un addestramento combinato in officina e un servizio di navigazione approvato non inferiore a trentasei mesi, di cui non meno di trenta mesi di servizio di navigazione nel reparto motori, risultanti dal libretto di navigazione e sei mesi in servizio di guardia in macchina, sotto la supervisione del Direttore di macchina ovvero di un Ufficiale di macchina delegato dal medesimo. Tale periodo è annotato sul libro giornale nautico parte II e certificato dal Direttore di macchina con la specifica dei compiti svolti durante tale servizio di guardia;
c) essere in possesso degli attestati di addestramento, in corso di validità, dei seguenti corsi STCW: antincendio avanzato di cui alla Sez. A-VI/3, Marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (M**S) di cui alla Sez. A-VI/2.1, High Voltage Technology livello operativo e direttivo, effettuati presso istituti, enti o società autorizzati dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto ed essere in possesso del certificato di Primo Soccorso Sanitario (First Aid) Sez. A-VI/4.1rilasciato o riconosciuto dal Ministero della salute;
d) dopo il completamento del previsto periodo di navigazione di cui alle lettere b) oppure c) e il conseguimento degli attestati di addestramento, aver sostenuto con esito favorevole un esame teorico pratico atto a dimostrare il possesso delle competenze e delle capacità di eseguire i compiti e le mansioni dell’ufficiale di macchina ed elettrotecnico di cui alle sezioni A-III/1 e A-III/6 del codice STCW a livello operativo.
Articolo 18 - Primo Ufficiale di macchina
1. Il Primo Ufficiale di macchina assume la responsabilità di una guardia in macchina, a livello direttivo, a bordo di navi adibite alla navigazione marittima aventi apparato motore senza limiti nella potenza, ovvero assume la direzione di macchina su navi con apparato motore principale fino a 3000 kW.
2. Per conseguire il certificato di competenza (CoC) di Primo Ufficiale di macchina occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di competenza, in corso di validità di Ufficiale di macchina oppure di Ufficiale di macchina ed elettrotecnico;
b) aver effettuato dodici mesi di navigazione in qualità di Ufficiale responsabile di una guardia in macchina su navi soggette alle disposizioni della Convenzione STCW’78 come emendata a livello operativo, risultanti dal libretto di navigazione;
c) aver completato un modulo formativo e di addestramento sugli standard specifici della Sezione A-III/2 e A-III/3 del Codice STCW per Primi Ufficiali e Direttori di macchina, ai sensi del decreto direttoriale 19 luglio 2024, presso istituti autorizzati dall’autorità competente;
d) essere in possesso dell’attestato di addestramento, in corso di validità, del corso High Voltage Technology a livello direttivo.
e) dopo il completamento del previsto periodo di navigazione e dell’addestramento di cui alle lettere c) e d), aver sostenuto con esito favorevole un esame teorico pratico atto a dimostrare il possesso delle competenze e delle capacità di eseguire i compiti e le mansioni del Primo Ufficiale di macchina di cui alla sezione A-III/2 del Codice STCW, a livello direttivo.
3. Qualora il Primo Ufficiale di macchina non sia in possesso dell’attestato di High Voltage Technology, il certificato è rilasciato con limitazioni all’imbarco su navi dotate di apparecchiature ad alto voltaggio (superiori a 1000V).
Articolo 19 - Direttore di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW
1. Il Direttore di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW assume la direzione dell’apparato motore a bordo di navi adibite alla navigazione marittima aventi un apparato motore principale di qualsiasi potenza di propulsione.
2. Per conseguire il certificato di competenza (CoC) di Direttore di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di Primo Ufficiale di macchina in corso di validità;
b) aver effettuato trentasei mesi di navigazione in qualità di Ufficiale di macchina o di Ufficiale di macchina ed elettrotecnico responsabile di una guardia in macchina su navi soggette alle disposizioni della Convenzione STCW’78 come emendata, risultanti dal libretto di navigazione. Tale periodo di navigazione è ridotto a ventiquattro mesi nel caso in cui almeno dodici mesi di navigazione siano stati effettuati in qualità di Primo Ufficiale di macchina su navi soggette alle disposizioni della Convenzione STCW’78 come emendata.
3. Qualora il Direttore di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 KW non sia in possesso dell’attestato di High Voltage Technology, il certificato è rilasciato con limitazioni all’imbarco su navi dotate di apparecchiature ad alto voltaggio (superiori a 1000V).
Articolo 20 - Direttore di macchina su navi con apparato motore principale tra 750 kW e 3000 kW
1. Il Direttore di macchina su navi con apparato motore principale tra 750 kW e 3000 kW assume la direzione dell’apparato motore a bordo di navi adibite alla navigazione marittima aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione fino a 3000 kW.
2. Per conseguire il certificato di competenza (CoC) di Direttore di macchina su navi con apparato motore principale tra 750 kW e 3000 kW occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di Primo Ufficiale di macchina in corso di validità;
b) aver effettuato ventiquattro mesi di navigazione in qualità di Ufficiale di macchina o di Ufficiale di macchina ed elettrotecnico, dei quali almeno dodici mesi in qualità di Primo Ufficiale di macchina su navi soggette alle disposizioni della Convenzione STCW’78 come emendata, risultanti dal libretto di navigazione.
3. Qualora il Direttore su navi con apparato motore principale tra 750 e 3000 KW non sia in possesso dell’attestato di High Voltage Technology, il certificato è rilasciato con limitazioni all’imbarco su navi dotate di apparecchiature ad alto voltaggio (superiori a 1000V).
Articolo 21 - Direttore di macchina su navi adibite alla navigazione costiera entro 20 miglia dalla costa con apparato motore principale tra 750 kW e 3000 kW
1. Il Direttore di macchina su navi adibite alla navigazione costiera entro 20 miglia dalla costa con apparato motore principale tra 750 kW e 3000 kW assume la direzione dell’apparato motore a bordo di navi adibite alla navigazione costiera e di navi da diporto adibite a noleggio commerciale aventi un apparato motore principale tra 750 kW e 3000 kW.
2. Per conseguire il certificato di competenza (CoC) di Direttore di macchina su navi adibite alla navigazione nazionale costiera entro 20 miglia dalla costa con apparato motore principale tra 750 kW e 3000 kW occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di competenza, in corso di validità di Ufficiale di macchina oppure di Ufficiale di macchina ed elettrotecnico
b) aver completato un modulo formativo e di addestramento sugli standard specifici della Sezione A-III/3 del Codice STCW per Primi Ufficiali e Direttori di macchina, ai sensi del decreto direttoriale 19 luglio 2024, presso istituti autorizzati dall’autorità competente;
c) aver effettuato ventiquattro mesi di navigazione, su navi soggette alle disposizioni della Convenzione STCW 78 come emendata, in qualità di Ufficiale di macchina o di Ufficiale di macchina ed elettrotecnico o di Ufficiale elettrotecnico di cui dodici mesi dopo il completamento del modulo formativo di cui alla lettera b) Entrambi i periodi di navigazione sono svolti su navi rientranti nell’ambito di applicazione della Convenzione STCW’78 come emendata;
d) dopo il conseguimento dell’addestramento di cui alla lettera b) ed il completamento dei periodi di navigazione previsti alla lettera c), aver sostenuto con esito favorevole un esame teorico pratico atto a dimostrare il possesso delle competenze e delle capacità di eseguire i compiti e le mansioni del Primo Ufficiale di macchina di cui alla sezione A-III/2 del Codice STCW, a livello direttivo.
3. Qualora il Direttore di macchina su navi adibite alla navigazione costiera entro 20 miglia dalla costa con apparato motore principale tra 750 kW e 3000 kW non sia in possesso dell’attestato di High Voltage Technology, il certificato è rilasciato con limitazioni all’imbarco su navi dotate di apparecchiature ad alto voltaggio (superiori a 1000V).
Articolo 22 - Comune di guardia in macchina
1. Il Comune di guardia in macchina prende parte al servizio di guardia in macchina, a livello di supporto, in un locale apparato motore presidiato o periodicamente non presidiato, su navi adibite alla navigazione marittima con apparato motore principale pari o superiore a 750 kW.
2. Per conseguire il certificato di addestramento (CoP) di Comune di guardia in macchina occorrono i seguenti requisiti:
a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria;
b) essere in regola con l'istruzione obbligatoria;
c) aver effettuato sei mesi di navigazione nella sezione di macchina su navi soggette alle disposizioni della Convenzione STCW’78 come emendata, in attività di addestramento sui compiti e sulle mansioni del Comune di guardia in macchina di cui alla sezione A-III/4 del Codice STCW a livello di supporto sotto la supervisione del Direttore di macchina o di un Ufficiale di macchina delegato dal medesimo. Tale addestramento è annotato sul libretto di addestramento, conforme alle disposizioni impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rilasciato dalla Compagnia di navigazione al momento del primo imbarco;
d) essere in possesso dell’attestato di Addestramento di Base (Basic Training) di cui alla Sez. A-VI/1.2 in corso di validità;
e) dopo il completamento del periodo di navigazione previsto alla lettera d), aver sostenuto con esito favorevole un esame teorico pratico atto a dimostrare il possesso delle competenze e delle capacità di eseguire i compiti e le mansioni di Comune di guardia in macchina di cui alla sezione A-III/4 del Codice STCW, a livello di supporto.
Articolo 23 - Comune elettrotecnico
Il Comune elettrotecnico prende parte al servizio di guardia in macchina come assistente per l’Ufficiale elettrotecnico, a livello di supporto, in un locale apparato motore presidiato o periodicamente non presidiato, su navi adibite alla navigazione marittima con apparato motore principale pari o superiore a 750 kW.
1. Per conseguire il certificato di addestramento (CoP) di Comune elettrotecnico occorrono i seguiti requisiti:
a) essere iscritto nelle matricole di prima categoria della gente di mare;
b) aver compiuto diciotto anni di età;
c) essere in regola con l'istruzione obbligatoria;
d) aver effettuato dodici mesi di navigazione su navi soggette alle disposizioni della Convenzione STCW’78 come emendata, nella sezione di macchina, di cui sei mesi in attività di addestramento sui compiti e sulle mansioni del Comune elettrotecnico di cui alla sezione A-III/7 del Codice STCW a livello di supporto sotto la supervisione del Direttore di macchina o di un Ufficiale di macchina delegato dal medesimo. Tale addestramento è annotato sul libretto di addestramento rilasciato dalla Compagnia di navigazione al momento del primo imbarco;
e) essere in possesso dell’attestato di Addestramento di Base (Basic Training) di cui alla Sez. A-VI/1.2, in corso di validità;
f) dopo il completamento del periodo di navigazione previsto alla lettera d), aver sostenuto con esito favorevole un esame teorico pratico atto a dimostrare il possesso delle competenze e delle capacità di eseguire i compiti e le mansioni di Comune elettrotecnico di cui alla sezione A-III/7 del Codice STCW, a livello di supporto.
Articolo 24 - Marittimo abilitato di macchina
1. Il Marittimo abilitato di macchina prende parte al servizio di guardia a livello di supporto, in un locale apparato motore presidiato o periodicamente non presidiato, su navi adibite alla navigazione con apparato motore principale pari o superiore a 750 kW.
2. Per conseguire il certificato di addestramento (CoP) di Marittimo abilitato di macchina occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di Comune di guardia in macchina o Comune elettrotecnico
b) aver effettuato dodici mesi di navigazione in qualità di Comune di guardia in macchina o di Comune elettrotecnico su navi soggette alle disposizioni della Convenzione STCW’78 come emendata, risultanti dal libretto di navigazione;
c) dopo il completamento del periodo di navigazione previsto alla lettera b), aver sostenuto con esito favorevole un esame teorico pratico atto a dimostrare il possesso delle competenze e delle capacità di eseguire i compiti e le mansioni del Marittimo abilitato di macchina di cui alla sezione A-III/5 del Codice STCW, a livello di supporto.
Articolo 25 - Accesso alle certificazioni superiori
1. Il titolare di un certificato di competenza (CoC) in corso di validità a livello operativo e/o direttivo può conseguire il certificato di competenza superiore solo se è in possesso di tutti i requisiti previsti per il certificato di competenza posseduto e di tutti i requisiti previsti per quello che intende conseguire, previo superamento dell’esame teorico pratico ove previsto, ai sensi del presente decreto.
2. Il titolare di un certificato di addestramento (CoP) a livello di supporto in corso di validità può conseguire il certificato di addestramento superiore solo se è in possesso di tutti i requisiti previsti per il certificato di addestramento posseduto e di tutti i requisiti previsti per quello che intende conseguire, previo superamento dell’esame teorico pratico ove previsto, ai sensi del presente decreto.
Articolo 26 - Conversione dei certificati di competenza
1. Coloro in possesso del certificato di Ufficiale di navigazione costiera di cui all’articolo 23 del D.M. 25 luglio 2016, in corso di validità, che abbiano effettuato negli ultimi cinque anni 18 mesi di navigazione in servizio di coperta di cui sei mesi in servizio di guardia in coperta a livello operativo e che siano in possesso dell’addestramento richiesto alla lettera d) dell’articolo 5 e della lettera c) dell’articolo 9 del presente decreto possono fare istanza di rilascio del certificato di Comandante su navi di stazza fino a 500 GT che effettuano viaggi costieri entro 20 miglia dalla costa di cui all’articolo 9 sopra richiamato; se non in possesso dell’attestato di addestramento per il corso Radar ARPA, del corso per Marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio veloci (MABEV) o del corso ECDIS, il certificato è rilasciato con le relative limitazioni.
2. Coloro in possesso del certificato di Primo ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 KW o del certificato di Primo ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale compreso tra 750 e 3000 KW, in corso di validità, possono presentare istanza di rilascio del certificato di Primo Ufficiale di macchina di cui all’articolo 18 del presente decreto.
3. Coloro in possesso del certificato di Direttore di macchina su navi con apparato motore principale tra 750 e 3000 KW, in corso di validità, che abbiano effettuato 12 mesi di navigazione a livello direttivo negli ultimi cinque anni di validità del certificato posseduto possono presentare istanza di rilascio del certificato di Direttore di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 KW di cui all’articolo 20 del presente decreto.

Il presente decreto sostituisce il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 183 del 06/08/2016.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Patrizia Scarchilli

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