29/11/2017
LOTTA ALL’ABUSIVISMO – SOLO LE AGENZIE DI VIAGGI POSSONO VENDERE PACCHETTI TURISTICI
>>Il Codice è molto chiaro sulla definizione di pacchetto turistico (insieme di due o più servizi) e sul fatto che ogni costruzione e vendita di un pacchetto turistico deve essere supportata da un contratto di viaggio firmato dalle parti (agenzia/turista).
>>Un operatore che non sia agente di viaggio (organizzatore e/o venditore) non può sottoscrivere un contratto di viaggio.
>>Per svolgere l’attività di organizzazione di un viaggio è quindi obbligatoria la licenza di agenzia di viaggio .
>>Questa regola vale per qualsiasi soggetto (associazione, ente pubblico, privato, parrocchia, ecc) che pone in essere e mette a disposizione del viaggiatore dei pacchetti turistici.
>>Dal punto di vista fiscale l’organizzazione e la vendita di pacchetti turistici rientrano nell’applicazione del regime speciale IVA 74 ter pertanto solo le agenzie di viaggi sono autorizzate ad emettere regolare fattura ed incassare le quote per l’organizzazione di viaggi.
>>Tutti gli altri soggetti non sono in regola né con la normativa del contratto di viaggio e relative responsabilità, e né tanto meno con il fisco.
>>In sintesi, l’Agenzia delle entrate deve sanzionare chi organizza gite, viaggi ed escursioni senza licenza di agenzia di viaggio.
Chi dunque decide di improvvisarsi agente di viaggi senza una regolare licenza dovrà tenere conto delle conseguenze legali, penali e fiscali a cui andrà incontro.
Allo stessa maniera il turista che acquista un viaggio deve sempre richiedere il contratto di viaggio e verificare che l’organizzatore abbia la licenza di agenzia di viaggio.
Il problema di fondo è che pur in presenza di una segnalazione di evidente attività abusiva,(solo nel 2015 la Fiavet ne ha presentate 35) mancano gli effettivi controlli da parte della Guardia di Finanza .